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Ordine
Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Priorato
d'Italia |
Concilio
Vaticano
II°
PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO
A PERPETUA MEMORIA
DICHIARAZIONE
SULLA LIBERTÀ RELIGIOSA
DIGNITATIS HUMANAE
IL DIRITTO DELLA PERSONA UMANA
E DELLE COMUNITÀ ALLA LIBERTÀ SOCIALE
E CIVILE IN MATERIA DI RELIGIONE
PROEMIO
1. Nell'età contemporanea gli
esseri umani divengono sempre più consapevoli della
propria dignità di persone (1) e cresce il numero di
coloro che esigono di agire di loro iniziativa,
esercitando la propria responsabile libertà, mossi
dalla coscienza del dovere e non pressati da misure
coercitive. Parimenti, gli stessi esseri umani
postulano una giuridica delimitazione del potere
delle autorità pubbliche, affinché non siano troppo
circoscritti i confini alla onesta libertà, tanto
delle singole persone, quanto delle associazioni.
Questa esigenza di libertà nella convivenza umana
riguarda soprattutto i valori dello spirito, e in
primo luogo il libero esercizio della religione
nella società. Considerando diligentemente tali
aspirazioni, e proponendosi di dichiarare quanto e
come siano conformi alla verità e alla giustizia,
questo Concilio Vaticano rimedita la tradizione
sacra e la dottrina della Chiesa, dalle quali trae
nuovi elementi in costante armonia con quelli già
posseduti.
Anzitutto, il sacro Concilio
professa che Dio stesso ha fatto conoscere al genere
umano la via attraverso la quale gli uomini,
servendolo, possono in Cristo trovare salvezza e
pervenire alla beatitudine. Questa unica vera
religione crediamo che sussista nella Chiesa
cattolica e apostolica, alla quale il Signore Gesù
ha affidato la missione di comunicarla a tutti gli
uomini, dicendo agli apostoli: « Andate dunque,
istruite tutte le genti battezzandole nel nome del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato
» (Mt 28,19-20). E tutti gli esseri umani sono
tenuti a cercare la verità, specialmente in ciò che
concerne Dio e la sua Chiesa, e sono tenuti ad
aderire alla verità man mano che la conoscono e a
rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure
che questi doveri attingono e vincolano la coscienza
degli uomini, e che la verità non si impone che per
la forza della verità stessa, la quale si diffonde
nelle menti soavemente e insieme con vigore. E
poiché la libertà religiosa, che gli esseri umani
esigono nell'adempiere il dovere di onorare Iddio,
riguarda l'immunità dalla coercizione nella società
civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle
società verso la vera religione e l'unica Chiesa di
Cristo. Inoltre il sacro Concilio, trattando di
questa libertà religiosa, si propone di sviluppare
la dottrina dei sommi Pontefici più recenti intorno
ai diritti inviolabili della persona umana e
all'ordinamento giuridico della società.
I.
ASPETTI GENERALI DELLA LIBERTÀ
RELIGIOSA
Oggetto e fondamento della
libertà religiosa
2. Questo Concilio Vaticano
dichiara che la persona umana ha il diritto alla
libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà
è che gli esseri umani devono essere immuni dalla
coercizione da parte dei singoli individui, di
gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così
che in materia religiosa nessuno sia forzato ad
agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro
debiti limiti, di agire in conformità ad essa:
privatamente o pubblicamente, in forma individuale o
associata. Inoltre dichiara che il diritto alla
libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa
dignità della persona umana quale l'hanno fatta
conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa
ragione (2). Questo diritto della persona umana alla
libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito
come diritto civile nell'ordinamento giuridico della
società.
A motivo della loro dignità, tutti
gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate
cioè di ragione e di libera volontà e perciò
investiti di personale responsabilità, sono dalla
loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a
cercare la verità, in primo luogo quella concernente
la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla
verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la
loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale
obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di
soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se
non godono della libertà psicologica e nello stesso
tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il
diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi
su una disposizione soggettiva della persona, ma
sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una
tale immunità perdura anche in coloro che non
soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di
aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia,
non può essere impedito.
Libertà religiosa e rapporto
dell'uomo con Dio
3. Quanto sopra esposto appare con
maggiore chiarezza qualora si consideri che norma
suprema della vita umana è la legge divina, eterna,
oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio
con sapienza e amore ordina, dirige e governa
l'universo e le vie della comunità umana. E Dio
rende partecipe l'essere umano della sua legge,
cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente
provvida, possa sempre meglio conoscere l'immutabile
verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il
diritto di cercare la verità (3) in materia
religiosa, utilizzando mezzi idonei per formarsi
giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.
La verità, però, va cercata in
modo rispondente alla dignità della persona umana e
alla sua natura sociale: e cioè con una ricerca
condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento
o dell'educazione, per mezzo dello scambio e del
dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi
vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli
altri la verità che hanno scoperta o che ritengono
di avere scoperta; inoltre, una volta conosciuta la
verità, occorre aderirvi fermamente con assenso
personale.
L'uomo coglie e riconosce gli
imperativi della legge divina attraverso la sua
coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni
sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio.
Non si deve quindi costringerlo ad agire contro la
sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di
agire in conformità ad essa, soprattutto in campo
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per
sua stessa natura, consiste anzitutto in atti
interni volontari e liberi, con i quali l'essere
umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali
atti da un'autorità meramente umana non possono
essere né comandati, né proibiti (4). Però la stessa
natura sociale dell'essere umano esige che egli
esprima esternamente gli atti interni di religione,
comunichi con altri in materia religiosa e professi
la propria religione in modo comunitario.
Si fa quindi ingiuria alla persona
umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli
esseri umani, quando si nega ad essi il libero
esercizio della religione nella società, una volta
rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia.
Inoltre gli atti religiosi, con i
quali in forma privata e pubblica gli esseri umani
con decisione interiore si dirigono a Dio,
trascendono per loro natura l'ordine terrestre e
temporale delle cose. Quindi la potestà civile, il
cui fine proprio è di attuare il bene comune
temporale, deve certamente rispettare e favorire la
vita religiosa dei cittadini, però evade dal campo
della sua competenza se presume di dirigere o di
impedire gli atti religiosi.
La libertà dei gruppi
religiosi
4. La libertà religiosa che
compete alle singole persone, compete ovviamente ad
esse anche quando agiscono in forma comunitaria. I
gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla
natura sociale tanto degli esseri umani, quanto
della stessa religione.
A tali gruppi, pertanto, posto che
le giuste esigenze dell'ordine pubblico non siano
violate, deve essere riconosciuto il diritto di
essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi
secondo norme proprie, nel prestare alla suprema
divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri
membri ad esercitare la vita religiosa, nel
sostenerli con il proprio insegnamento e nel
promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro
membri cooperino gli uni con gli altri ad informare
la vita secondo i principi della propria religione.
Parimenti ai gruppi religiosi
compete il diritto di non essere impediti con leggi
o con atti amministrativi del potere civile di
scegliere, educare, nominare e trasferire i propri
ministri, di comunicare con le autorità e con le
comunità religiose che vivono in altre regioni della
terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare
e di godere di beni adeguati.
I gruppi religiosi hanno anche il
diritto di non essere impediti di insegnare e di
testimoniare pubblicamente la propria fede, a voce e
per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa
e nell'introdurre pratiche religiose, si deve
evitare ogni modo di procedere in cui ci siano
spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o
stimoli meno retti, specialmente nei confronti di
persone prive di cultura o senza risorse: un tale
modo di agire va considerato come abuso del proprio
diritto e come lesione del diritto altrui.
Inoltre la libertà religiosa
comporta pure che i gruppi religiosi non siano
impediti di manifestare liberamente la virtù
singolare della propria dottrina nell'ordinare la
società e nel vivificare ogni umana attività.
Infine, nel carattere sociale della natura umana e
della stessa religione si fonda il diritto in virtù
del quale gli esseri umani, mossi dalla propria
convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi
e dar vita ad associazioni educative, culturali,
caritative e sociali.
La libertà religiosa della
famiglia
5. Ad ogni famiglia--società che
gode di un diritto proprio e primordiale--compete il
diritto di ordinare liberamente la propria vita
religiosa domestica sotto la direzione dei genitori.
A questi spetta il diritto di determinare
l'educazione religiosa da impartire ai propri figli
secondo la propria persuasione religiosa. Quindi
deve essere dalla potestà civile riconosciuto ai
genitori il diritto di scegliere, con vera libertà,
le scuole e gli altri mezzi di educazione, e per una
tale libertà di scelta non debbono essere gravati,
né direttamente né indirettamente, da oneri
ingiusti. Inoltre i diritti dei genitori sono
violati se i figli sono costretti a frequentare
lezioni scolastiche che non corrispondono alla
persuasione religiosa dei genitori, o se viene
imposta un'unica forma di educazione dalla quale sia
esclusa ogni formazione religiosa.
Cura della libertà religiosa
6. Poiché il bene comune della
società--che si concreta nell'insieme delle
condizioni sociali, grazie alle quali gli uomini
possono perseguire il loro perfezionamento più
riccamente o con maggiore facilità --consiste
soprattutto nella salvaguardia dei diritti della
persona umana e nell'adempimento dei rispettivi
doveri (5), adoperarsi positivamente per il diritto
alla libertà religiosa spetta tanto ai cittadini
quanto ai gruppi sociali, ai poteri civili, alla
Chiesa e agli altri gruppi religiosi: a ciascuno nel
modo ad esso proprio, tenuto conto del loro
specifico dovere verso il bene comune.
Tutelare e promuovere gli
inviolabili diritti dell'uomo è dovere essenziale di
ogni potere civile (6). Questo deve quindi
assicurare a tutti i cittadini, con leggi giuste e
con mezzi idonei, l'efficace tutela della libertà
religiosa, e creare condizioni propizie allo
sviluppo della vita religiosa, cosicché i cittadini
siano realmente in grado di esercitare i loro
diritti attinenti la religione e adempiere i
rispettivi doveri, e la società goda dei beni di
giustizia e di pace che provengono dalla fedeltà
degli uomini verso Dio e verso la sua santa volontà
(7).
Se, considerate le circostanze
peculiari dei popoli nell'ordinamento giuridico di
una società viene attribuita ad un determinato
gruppo religioso una speciale posizione civile, è
necessario che nello stesso tempo a tutti i
cittadini e a tutti i gruppi religiosi venga
riconosciuto e sia rispettato il diritto alla
libertà in materia religiosa.
Infine il potere civile deve
provvedere che l'eguaglianza giuridica dei
cittadini, che appartiene essa pure al bene comune
della società, per motivi religiosi non sia mai
lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si
facciano fra essi discriminazioni.
Da ciò segue che non è permesso al
pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza
o con il timore o con altri mezzi la professione di
una religione qualsivoglia oppure la sua negazione,
o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso
o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce
contro la volontà di Dio e i sacri diritti della
persona e il diritto delle genti quando si usa, in
qualunque modo, la violenza per distruggere o per
comprimere la stessa religione o in tutto il genere
umano oppure in qualche regione o in un determinato
gruppo.
I limiti della libertà
religiosa
7. Il diritto alla libertà in
materia religiosa viene esercitato nella società
umana; di conseguenza il suo esercizio è regolato da
alcune norme.
Nell'esercizio di ogni libertà si
deve osservare il principio morale della
responsabilità personale e sociale: nell'esercitare
i propri diritti i singoli esseri umani e i gruppi
sociali, in virtù della legge morale, sono tenuti ad
avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai
propri doveri verso gli altri e verso il bene
comune. Con tutti si è tenuti ad agire secondo
giustizia ed umanità.
Inoltre, poiché la società civile
ha il diritto di proteggersi contro i disordini che
si possono verificare sotto pretesto della libertà
religiosa, spetta soprattutto al potere civile
prestare una tale protezione; ciò però va compiuto
non in modo arbitrario o favorendo iniquamente una
delle parti, ma secondo norme giuridiche, conformi
all'ordine morale obiettivo: norme giuridiche
postulate dall'efficace difesa dei diritti e dalla
loro pacifica armonizzazione a vantaggio di tutti i
cittadini, da una sufficiente tutela di quella
autentica pace pubblica che consiste in una vita
vissuta in comune sulla base di una onesta
giustizia, nonché dalla debita custodia della
pubblica moralità. Questi sono elementi che
costituiscono la parte fondamentale del bene comune
e sono compresi sotto il nome di ordine pubblico.
Per il resto nella società va rispettata la norma
secondo la quale agli esseri umani va riconosciuta
la libertà più ampia possibile, e la loro libertà
non deve essere limitata, se non quando e in quanto
è necessario.
Educazione all'esercizio
della libertà
8. Nella nostra età gli esseri
umani, a motivo di molteplici fattori, vivono in
un'atmosfera di pressioni e corrono il pericolo di
essere privati della facoltà di agire liberamente e
responsabilmente. D'altra parte non sembrano pochi
quelli che, sotto il pretesto della libertà,
respingono ogni dipendenza e apprezzano poco la
dovuta obbedienza.
Ragione per cui questo Concilio
Vaticano esorta tutti, ma soprattutto coloro che
sono impegnati in compiti educativi, ad adoperarsi
per formare esseri umani i quali, nel pieno
riconoscimento dell'ordine morale, sappiano obbedire
alla legittima autorità e siano amanti della genuina
libertà, esseri umani cioè che siano capaci di
emettere giudizi personali nella luce della verità,
di svolgere le proprie attività con senso di
responsabilità, e che si impegnano a perseguire
tutto ciò che è vero e buono, generosamente disposti
a collaborare a tale scopo con gli altri.
La libertà religiosa, quindi, deve
pure essere ordinata e contribuire a che gli esseri
umani adempiano con maggiore responsabilità i loro
doveri nella vita sociale.
II.
LA LIBERTÀ RELIGIOSA ALLA LUCE
DELLA RIVELAZIONE
La dottrina della libertà
religiosa affonda le radici nella Rivelazione
9. Quanto questo Concilio Vaticano
dichiara sul diritto degli esseri umani alla libertà
religiosa ha il suo fondamento nella dignità della
persona, le cui esigenze la ragione umana venne
conoscendo sempre più chiaramente attraverso
l'esperienza dei secoli. Anzi, una tale dottrina
sulla libertà affonda le sue radici nella
Rivelazione divina, per cui tanto più va rispettata
con sacro impegno dai cristiani. Quantunque,
infatti, la Rivelazione non affermi esplicitamente
il diritto all'immunità dalla coercizione esterna in
materia religiosa, fa tuttavia conoscere la dignità
della persona umana in tutta la sua ampiezza, mostra
il rispetto di Cristo verso la libertà umana degli
esseri umani nell'adempimento del dovere di credere
alla parola di Dio, e ci insegna lo spirito che i
discepoli di una tale Maestro devono assimilare e
manifestare in ogni loro azione. Tutto ciò illustra
i principi generali sopra cui si fonda la dottrina
della presente dichiarazione sulla libertà
religiosa. E anzitutto, la libertà religiosa nella
società è in piena rispondenza con la libertà
propria dell'atto di fede cristiana.
Libertà dell'atto di fede
10. Un elemento fondamentale della
dottrina cattolica, contenuto nella parola di Dio e
costantemente predicato dai Padri (8), è che gli
esseri umani sono tenuti a rispondere a Dio credendo
volontariamente; nessuno, quindi, può essere
costretto ad abbracciare la fede contro la sua
volontà (9). Infatti, l'atto di fede è per sua
stessa natura un atto volontario, giacché gli essere
umani, redenti da Cristo Salvatore e chiamati (10)
in Cristo Gesù ad essere figli adottivi, non possono
aderire a Dio che ad essi si rivela, se il Padre non
li trae (11) e se non prestano a Dio un ossequio di
fede ragionevole e libero. È quindi pienamente
rispondente alla natura della fede che in materia
religiosa si escluda ogni forma di coercizione da
parte degli esseri umani. E perciò un regime di
libertà religiosa contribuisce non poco a creare
quell'ambiente sociale nel quale gli esseri umani
possono essere invitati senza alcuna difficoltà alla
fede cristiana, e possono abbracciarla liberamente e
professarla con vigore in tutte le manifestazioni
della vita.
Modo di agire di Cristo e
degli apostoli
11. Dio chiama gli esseri umani al
suo servizio in spirito e verità; per cui essi sono
vincolati in coscienza a rispondere alla loro
vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha
riguardo della dignità della persona umana da lui
creata, che deve godere di libertà e agire con
responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in
Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso
e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è
Maestro e Signore nostro (12), mite ed umile di
cuore (13) ha invitato e attratto i discepoli
pazientemente (14). Certo, ha sostenuto e confermato
la sua predicazione con i miracoli per suscitare e
confortare la fede negli uditori, ma senza
esercitare su di essi alcuna coercizione (15). Ha
pure rimproverato l'incredulità degli uditori,
lasciando però la punizione a Dio nel giorno del
giudizio (16). Mandando gli apostoli nel mondo,
disse loro: « Chi avrà creduto e sarà battezzato,
sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà
condannato » (Mc 16,16). ma conoscendo che la
zizzania è stata seminata con il grano, comandò di
lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura
che avverrà alla fine del tempo (17). Non volendo
essere un messia politico e dominatore con la forza
(18) preferì essere chiamato Figlio dell'uomo che
viene « per servire e dare la sua vita in redenzione
di molti » (Mc 10,45). Si presentò come il perfetto
servo di Dio (19) che « non rompe la canna incrinata
e non smorza il lucignolo che fuma » (Mt 12,20).
Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti,
comandando di versare il tributo a Cesare, ammonì
però chiaramente di rispettare i superiori diritti
di Dio: « Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e
a Dio quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente
ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce
l'opera della redenzione, con cui ha acquistato agli
esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti
rese testimonianza alla verità (20), però non volle
imporla con la forza a coloro che la respingevano.
Il suo regno non si erige con la spada (21) ma si
costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa
testimonianza, e cresce in virtù dell'amore con il
quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri
umani (22).
Gli apostoli, istruiti dalla
parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la
stessa via. Fin dal primo costituirsi della Chiesa i
discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire
gli esseri umani a confessare Cristo Signore, non
però con un'azione coercitiva né con artifizi
indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della
parola di Dio (23), Con coraggio annunziavano a
tutti il proposito di Dio salvatore, « il quale
vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino
alla conoscenza della verità » (1 Tm 2,4); nello
stesso tempo, però, avevano riguardo per i deboli,
sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo
come «ognuno di noi renderà conto di sé a Dio» (Rm
14,12) (24) e sia tenuto ad obbedire soltanto alla
propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno
sempre cercato di rendere testimonianza alla verità
di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai
principi di « annunziare con fiducia la parola di
Dio » (At 4,31) (25). Con ferma fede ritenevano che
lo stesso Vangelo fosse realmente la forza di Dio
per la salvezza di ogni credente (26). Sprezzando
quindi tutte « le armi carnali » (27) seguendo
l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo,
hanno predicato la parola di Dio (28) pienamente
fiduciosi nella divina virtù di tale parola del
distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare
gli esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo
(29), Come il Maestro, così anche gli apostoli hanno
riconosciuto la legittima autorità civile: « Non vi
è infatti potestà se non da Dio », insegna
l'Apostolo, il quale perciò comanda: « Ognuno sia
soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone
alla potestà, resiste all'ordine stabilito da Dio »
(Rm 13,1-5) (30). Nello stesso tempo, però, non
hanno avuto timore di resistere al pubblico potere
che si opponeva alla santa volontà di Dio: « È
necessario obbedire a Dio prima che agli uomini »
(At 5,29) (31). La stessa via hanno seguito
innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e
in tutta la terra.
La Chiesa segue le tracce di
Cristo e degli apostoli
12. La Chiesa pertanto, fedele
alla verità evangelica, segue la via di Cristo e
degli apostoli quando riconosce come rispondente
alla dignità dell'uomo e alla rivelazione di Dio il
principio della libertà religiosa e la favorisce.
Essa ha custodito e tramandato nel decorso dei
secoli la dottrina ricevuta da Cristo e dagli
apostoli. E quantunque nella vita del popolo di Dio,
pellegrinante attraverso le vicissitudini della
storia umana, di quando in quando si siano avuti
modi di agire meno conformi allo spirito evangelico,
anzi ad esso contrari, tuttavia la dottrina della
Chiesa, secondo la quale nessuno può essere
costretto con la forza ad abbracciare la fede, non è
mai venuta meno.
Il fermento evangelico ha pure
lungamente operato nell'animo degli esseri umani e
molto ha contribuito perché gli uomini lungo i tempi
riconoscessero più largamente e meglio la dignità
della propria persona e maturasse la convinzione che
la persona nella società deve essere immune da ogni
umana coercizione in materia religiosa.
La libertà della Chiesa
13. Fra le cose che appartengono
al bene della Chiesa, anzi al bene della stessa
città terrena, e che vanno ovunque e sempre
conservate e difese da ogni ingiuria, è certamente
di altissimo valore la seguente: che la Chiesa
nell'agire goda di tanta libertà quanta le è
necessaria per provvedere alla salvezza degli esseri
umani (32). È questa, infatti, la libertà sacra, di
cui l'unigenito Figlio di Dio ha arricchito la
Chiesa acquistata con il suo sangue. Ed è propria
della Chiesa, tanto che quanti l'impugnano agiscono
contro la volontà di Dio. La libertà della Chiesa è
principio fondamentale nelle relazioni fra la Chiesa
e i poteri pubblici e tutto l'ordinamento giuridico
della società Civile.
Nella società umana e dinanzi a
qualsivoglia pubblico potere, la Chiesa rivendica a
sé la libertà come autorità spirituale, fondata da
Cristo Signore, alla quale per mandato divino
incombe l'obbligo di andare nel mondo universo a
predicare il Vangelo ad ogni creatura (33).
Parimenti, la Chiesa rivendica a sé la libertà in
quanto è una comunità di esseri umani che hanno il
diritto di vivere nella società civile secondo i
precetti della fede cristiana (34).
Ora, se vige un regime di libertà
religiosa non solo proclamato a parole né solo
sancito nelle leggi, ma con sincerità tradotto
realmente nella vita, in tal caso la Chiesa, di
diritto e di fatto, usufruisce di una condizione
stabile per l'indipendenza necessaria
all'adempimento della sua divina missione:
indipendenza nella società, che le autorità
ecclesiastiche hanno sempre più vigorosamente
rivendicato (35). Nello stesso tempo i cristiani,
come gli altri uomini godono del diritto civile di
non essere impediti di vivere secondo la propria
coscienza. Vi è quindi concordia fra la libertà
della Chiesa e la libertà religiosa che deve essere
riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri
umani e a tutte le comunità e che deve essere
sancita nell'ordinamento giuridico delle società
civili.
La missione della Chiesa
14. La Chiesa cattolica per
obbedire al divino mandato: « Istruite tutte le
genti (Mt 28,19), è tenuta ad operare
instancabilmente «affinché la parola di Dio corra e
sia glorificata» (2 Ts 3,1).
La Chiesa esorta quindi
ardentemente i suoi figli affinché « anzitutto si
facciano suppliche, orazioni, voti, ringraziamenti
per tutti gli uomini... Ciò infatti è bene e gradito
al cospetto del Salvatore e Dio nostro, il quale
vuole che tutti gli uomini si salvino ed arrivino
alla conoscenza della verità» (1 Tm 2, 1-4).
I cristiani, però, nella
formazione della loro coscienza, devono considerare
diligentemente la dottrina sacra e certa della
Chiesa (36). Infatti per volontà di Cristo la Chiesa
cattolica è maestra di verità e sua missione è di
annunziare e di insegnare autenticamente la verità
che è Cristo, e nello stesso tempo di dichiarare e
di confermare autoritativamente i principi
dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa
natura umana. Inoltre i cristiani, comportandosi
sapientemente con coloro che non hanno la fede,
s'adoperino a diffondere la luce della vita con ogni
fiducia (37) e con fortezza apostolica, fino
all'effusione del sangue, « nello Spirito Santo, con
la carità non simulata, con la parola di verità» (2
Cor 6,6-7).
Infatti il discepolo ha verso
Cristo Maestro il dovere grave di conoscere sempre
meglio la verità da lui ricevuta, di annunciarla
fedelmente e di difenderla con fierezza, non
utilizzando mai mezzi contrari allo spirito
evangelico. Nello stesso tempo, però, la carità di
Cristo lo spinge a trattare con amore, con prudenza
e con pazienza gli esseri umani che sono nell'errore
o nell'ignoranza circa la fede (38). Si deve quindi
aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo
vivificante che deve essere annunciato, sia ai
diritti della persona umana, sia alla misura secondo
la quale Dio attraverso il Cristo distribuisce la
sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad
accettare e a professare la fede liberamente.
CONCLUSIONE
15. È manifesto che oggi gli
esseri umani aspirano di poter professare
liberamente la religione sia in forma privata che
pubblica; anzi la libertà religiosa nella maggior
parte delle costituzioni è già dichiarata diritto
civile ed è solennemente proclamata in documenti
internazionali (39).
Non mancano però regimi i quali,
anche se nelle loro costituzioni riconoscono la
libertà del culto religioso, si sforzano di stornare
i cittadini dalla professione della religione e di
rendere assai difficile e pericolosa la vita alle
comunità religiose.
Il sacro Sinodo, mentre saluta con
lieto animo quei segni propizi di questo tempo e
denuncia con amarezza questi fatti deplorevoli,
esorta i cattolici e invita tutti gli esseri umani a
considerare con la più grande attenzione quanto la
libertà religiosa sia necessaria, soprattutto nella
presente situazione della famiglia umana.
È infatti manifesto che tutte le
genti si vanno sempre più unificando, che si fanno
sempre più stretti i rapporti fra gli esseri umani
di cultura e religione diverse, mentre si fa ognora
più viva in ognuno la coscienza della propria
responsabilità personale. Per cui, affinché nella
famiglia umana si instaurino e si consolidino
relazioni di concordia e di pace, si richiede che
ovunque la libertà religiosa sia munita di una
efficace tutela giuridica e che siano osservati i
doveri e i diritti supremi degli esseri umani
attinenti la libera espressione della vita religiosa
nella società.
Faccia Dio, Padre di tutti, che la
famiglia umana, diligentemente elevando a metodo nei
rapporti sociali l'esercizio della libertà
religiosa, in virtù della grazia di Cristo e per
l'azione dello Spirito Santo pervenga alla sublime e
perenne « libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm
8,21).
7 dicembre 1965
Tutte e
singole le cose stabilite in questo Decreto sono
piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in
virtù della potestà Apostolica conferitaci da
Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello
Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le
stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso,
comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.
Roma,
presso San Pietro
7 dicembre
1965.
Io PAOLO
Vescovo della Chiesa Cattolica
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Ioannis et Pauli
Presbyter Cardinalis SPELLMAN, Archiepiscopus
Neo-Eboracensis.
† Ego IACOBUS titulo Ss. Bonifacii et Alexii
Presbyter Cardinalis DE BARROS CÂMARA,
Archiepiscopus S. Sebastiani Fluminis Ianuarii.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Ioannis ante Portam
Latinam Presbyter Cardinalis FRINGS, Archiepiscopus
Coloniensis.
† Ego ERNESTUS titulo S. Sabinae Presbyter
Cardinalis RUFFINI, Archiepiscopus Panormitanus.
† Ego ANTONIUS titulo S. Laurentii in Panisperna
Presbyter Cardinalis CAGGIANO, Archiepiscopus
Bonaërensis.
Ego PETRUS titulo S. Praxedis Presbyter
Cardinalis CIRIACI.
† Ego MAURITIUS titulo S. Mariae de Pace
Presbyter Cardinalis FELTIN, Archiepiscopus
Parisiensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Mariae de Victoria
Presbyter Cardinalis SIRI, Archiepiscopus Ianuensis.
† Ego STEPHANUS titulo S. Mariae Trans Tiberim
Presbyter Cardinalis WYSZYNSKI, Archiepiscopus
Gnesnensis et Varsaviensis, Primas Poloniae.
† Ego BENIAMINUS titulo S. Vitalis Presbyter
Cardinalis DE ARRIBA Y CASTRO, Archiepiscopus
Tarraconensis.
† Ego FERDINANDUS titulo S. Augustini Presbyter
Cardinalis QUIROGA Y PALACIOS, Archiepiscopus
Compostellanus.
† Ego PAULUS AEMILIUS titulo S. Mariae Angelorum
in Thermis Presbyter Cardinalis LEGER,
Archiepiscopus Marianopolitanus.
† Ego IOSEPHUS HUMBERTUS titulo Ss. Andreae et
Gregorii ad Clivum Scauri Presbyter Cardinalis
QUINTERO, Archiepiscopus Caracensis.
† Ego ALOISIUS titulo S. Mariae Novae Presbyter
Cardinalis CONCHA, Archiepiscopus Bogotensis.
Ego IOSEPHUS titulo S. Priscae Presbyter
Cardinalis DA COSTA NUNES.
Ego HILDEBRANDUS titulo S. Sebastiani ad
Catacumbas Presbyter Cardinalis ANTONIUTTI.
Ego EPHRAEM titulo S. Crucis in Hierusalem
Presbyter Cardinalis FORNI.
† Ego IOANNES titulo S. Mariae de Aracoeli
Presbyter Cardinalis LANDAZURI RICKETTS,
Archiepiscopus Limanus, Primas Peruviae.
† Ego RADULFUS titulo S. Bernardi ad Thermas
Presbyter Cardinalis SILVA HENRIQUEZ, Archiepiscopus
S. Iacobi in Chile.
† Ego LEO IOSEPHUS titulo S. Petri ad Vincula
Presbyter Cardinalis SUENENS, Archiepiscopus
Mechliniensis-Bruxellensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Athanasii Presbyter
Cardinalis SLIPYI, Archiepiscopus Maior Ucrainorum.
† Ego LAURENTIUS titulo S. Leonis I Presbyter
Cardinalis JAEGER, Archiepiscopus Paderbornensis.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Crucis in via Flaminia
Presbyter Cardinalis BERAN, Archiepiscopus
Pragensis.
† Ego MAURITIUS titulo D.nae N.ae de SS.
Sacramento et Martyrum Canadensium Presbyter
Cardinalis ROY, Archiepiscopus Quebecensis, Primas
Canadiae.
† Ego IOSEPHUS titulo S. Teresiae Presbyter
Cardinalis MARTIN, Archiepiscopus Rothomagensis.
† Ego AUDOËNUS titulo S. Praxedis Presbyter
Cardinalis MCCANN, Archiepiscopus Civitatis Capitis.
† Ego LEO STEPHANUS titulo S. Balbinae Presbyter
Cardinalis DUVAL, Archiepiscopus Algeriensis.
† Ego ERMENEGILDUS titulo Reginae Apostolorum
Presbyter Cardinalis FLORIT, Archiepiscopus
Florentinus.
† Ego FRANCISCUS titulo Ss. Petri et Pauli in via
Ostiensi Presbyter Cardinalis ŠEPER, Archiepiscopus
Zagrabiensis.
Ego CAROLUS S. Mariae in Porticu Diaconus
Cardinalis JOURNET.
† Ego ALBERTUS GORI, Patriarcha Hierosolymitanus
Latinorum.
† Ego PAULUS II CHEIKHO, Patriarcha Babylonensis
Chaldaeorum.
† Ego IGNATIUS PETRUS XVI BATANIAN, Patriarcha
Ciliciae Armenorum.
† Ego IOSEPHUS VIEIRA ALVERNAZ, Patriarcha
Indiarum Orientalium.
† Ego IOANNES CAROLUS MCQUAID, Archiepiscopus
Dublinensis, Primas Hiberniae.
† Ego ANDREAS ROHRACHER, Archiepiscopus
Salisburgensis, Primas Germaniae.
† Ego DEMETRIUS MOSCATO, Archiepiscopus Primas
Salernitanus et Administrator Perpetuus Acernensis.
† Ego HUGO CAMOZZO, Archiepiscopus Pisanus et
Primas Sardiniae et Corsicae.
† Ego ALEXANDER TOKI , Archiepiscopus
Antibarensis et Primas Serbiae.
† Ego MICHAEL DARIUS MIRANDA, Archiepiscopus
Mexicanus, Primas Mexici.
† Ego FRANCISCUS MARIA DA SILVA, Archiepiscopus
Bracharensis, Primas Hispaniarum.
† Ego PAULUS GOUYON, Archiepiscopus Rhedonensis,
Primas Britanniae.
† Ego ERNESTUS SENA DE OLIVEIRA, Archiepiscopus
Conimbricensis.
Sequuntur ceterae subsignationes.
Ita est.
† Ego PERICLES FELICI
Archiepiscopus tit. Samosatensis
Ss. Concilii Secretarius Generalis
† Ego IOSEPHUS ROSSI
Episcopus tit. Palmyrenus
Ss. Concilii Notarius
† Ego FRANCISCUS HANNIBAL FERRETTI
Ss. Concilii Notarius
NOTE
(1) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), p. 279; ibid., p. 265; PIO XII, Messaggio
radiofonico, 24 dic. 1944: AAS 37 (1945), p. 14.
(2) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), pp. 260-261 [Dz 3961]; PIO XII, Messaggio
radiofonico,
Con sempre nuova freschezza, 24 dic. 1942:
AAS 35 (1943), p. 19; PIO XI, Encicl.
Mit brennender Sorge, 14 marzo 1937: AAS 29
(1937), p. 160; LEONE XIII, Encicl.
Libertas praestantissimum, 20 giugno 1888:
Acta Leonis XIII 8 (1888), pp. 237-238 [Dz 3250-51].
(3) Cf. S. TOMMASO, Summa Theol., I-II, q.
91, a. 1; q. 93, a. 1-2.
(4) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), p. 270 [Dz 3980]; PAOLO VI,
Messaggio radiofonico, 22 dic. 1964: AAS 57
(1965), pp. 181-182; S. TOMMASO, Summa Theol.,
I-II, q. 91, a. 4 c.
(5) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Mater et Magistra, 15 maggio 1961: AAS 53
(1961), p. 417; IDEM., Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), p. 273 [Dz 3984].
(6) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 apr. 1963: AAS 55
(1963), pp. 273-274 [Dz 3985]; PIO XII, Messaggio
radiofonico, 1° giugno 1942: AAS 33 (1941), p. 200.
(7) Cf. LEONE XIII, Encicl.
Immortale Dei, 1o nov. 1885: ASS 18 (1885),
p. 161.
(8) Cf. LATTANZIO, Divinarum Institutionum,
Lib. V, 19: CSEL 19, pp. 463-464, 465; PL 6, 614 e
616 (capp. 20); S. AMBROGIO, Epistola ad
Valentinianum Imp., Lett. 21: PL 16, 1005; S.
AGOSTINO, Contra litteras Petiliani, lib. II,
cap. 83: CSEL 52, p. 112; PL 43, 315; cf. C. 23, q.
5, c. 33 (ed. Friedberg, col. 939); IDEM, Ep. 23: PL
33, 98; IDEM, Ep. 34: PL 33,132; IDEM, Ep. 35: PL
33,135; S. GREGORIO MAGNO, Epistola ad Virgilium
et Theodorum Episcopos Massiliae Galliarum,
Registrum Epistolarum I, 45: MGH, Ep. I, p. 72; PL
77,510-511 (lib. I, ep. 47): IDEM, Epistola ad
Iohannem Episcopum Constantinopolitanum,
Registrum Epistolarum III, 52: MGH, Ep. I, p. 210;
PL 77,649 (lib. III, ep. 53); cf. D. 45, c. 1 (ed.
Friedberg, col. 160); SIN. DI TOLEDO IV, c. 57:
MANSI 10, 633; cf. D. 45, c. 5 (ed. Friedberg, col.
161-162); CLEMENTE III: X, V, 6, 9: (ed. Friedberg,
col. 774); INNOCENZO III, Epistola ad Arelatensem
Archiepiscopum, X, III, 42, (ed. Friedberg, col.
646).
(9) Cf. CIC, can. 1351 [nel nuovo Codice
can. 748 § 2]: PIO XII,
Discorso ai Prelati Uditori e agli altri ufficiali e
impiegati del Tribunale della S. Romana Rota,
6 ott. 1946: AAS 38 (1946), p. 394; IDEM, Encicl.
Mystici Corporis, 29 giugno 1943: AAS 35
(1943), p. 243 [Dz 3822].
(10) Cf. Ef 1,5.
(11) Cf. Gv 6,44.
(12) Cf. Gv 13,13.
(13) Cf. Mt 11,29.
(14) Cf. Mt 11,28-30; Gv 6,67-68.
(15) Cf. Mt 9,28-29; Mc 9,23-24;
6,5-6; PAOLO VI, Encicl.
Ecclesiam suam, 6 ag. 1964: AAS 56 (1964),
pp. 642-643.
(16) Cf. Mt 11,20-24; Rm 12,19-20;
2 Ts 1,8.
(17) Cf. Mt 13,30.40-42.
(18) Cf. Mt 4,8-10; Gv 6,15.
(19) Cf. Is 42,1-4.
(20) Cf. Gv 18,37.
(21) Cf. Mt 26,51-53; Gv 18,36.
(22) Cf. Gv 12,32.
(23) Cf. 1 Cor 2,3-5; 1 Ts 2,3-5.
(24) Cf. Rm 14,1-23; 1 Cor 8,9-13;
10,23-33.
(25) Cf. Ef 6,19-20.
(26) Cf. Rm 1,16.
(27) Cf. 2 Cor 10,4; 1 Ts 5,8-9.
(28) Cf. Ef 6,11-17.
(29) Cf. 2 Cor 10,3-5.
(30) Cf. 1 Pt 2,13-17.
(31) Cf. At 4,19-20.
(32) Cf. LEONE XIII, Lettera
Officio sanctissimo, 22 dic. 1887: ASS 20
(1887), p. 269; IDEM, Lettera Ex litteris, 7 aprile
1887: ASS 19 (1886), p. 465.
(33) Cf. Mc 16,15; Mt 28,18-20; PIO
XII, Encicl.
Summi Pontificatus, 20 ott. 1939: AAS 31
(1939), pp. 445-446.
(34) Cf. PIO XI, Lettera
Firmissimam constantiam, 28 marzo 1937: AAS
29 (1937), p. 196.
(35) Cf. PIO XII, Discorso Ci riesce, 6 dic.
1953: AAS 45 (1953), p. 802.
(36) Cf. PIO XII, Messaggio radiofonico, 23 marzo
1952: AAS 44 (1952), pp. 270-278.
(37) Cf. At 4,29.
(38) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), pp. 299-300 [in parte Dz 3996].
(39) Cf. GIOVANNI XXIII, Encicl.
Pacem in terris, 11 aprile 1963: AAS 55
(1963), pp. 295-296.
Fonti: Vaticano
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